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Normativa

 

La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto "Disposizioni in materia di usura e estorsione, nonche' di composizione della crisi da sovraindebitamento".

Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".

Poi la Legge 132/2015 "recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" ha meglio definito il quadro.

LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155 - Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

 

Tariffario Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores

 

 

Procedure Sovraindebitamento

I soggetti che non possono avvalersi delle procedure concorsuali tradizionali – fallimento e concordato preventivo su tutte – ma che versano in una situazione di sovraindebitamento nei confronti dei creditori, hanno la possibilità di ristrutturare il loro debito avvalendosi del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” disciplinato dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modificazioni.

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento tali soggetti (persone fisiche, imprenditori commerciali e società non fallibili, imprenditori agricoli, professionisti, società tra professionisti, fondazioni, consorzi, associazioni professionali, imprese agricole, etc.), possono rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi, che abbia sede nello stesso circondario di residenza del debitore per:

 

  • formulare ai creditori una proposta di “Concordato minore, che preveda la ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, subordinato all’approvazione di almeno il 50% dei creditori;
  • proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti (il piano è riservato al consumatore o al debitore che ha assunto obbligazioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale), che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, con il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma, da sottoporre alla valutazione del Giudice e non anche all’approvazione preventiva dei creditori;
  • presentare, tramite l’OCC, ricorso per l’apertura della Procedura di Liquidazione controllata di tutti i suoi beni.

 

 

Testo integrale del Codice della Crisi (aggiornato con le ultime modifiche apportate dal D.Lgs. n° 83/2022)

 











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